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Ministero del Lavoro: esonerate le imprese che non partecipano in nessun caso alla posa in opera

Le aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili non sono obbligate alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) nel caso di “mera fornitura” del materiale.
 
A chiarirlo il Ministero del Lavoro nella nota 2597 del 10 febbraio 2016.
 

POS per la fornitura materiali: i chiarimenti del Ministero

I chiarimenti si basano su alcune considerazioni in merito all’art 96 del Dlgs 81/2008 che stabilisce che “i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa […] redigono il piano operativo di sicurezza, specificando però che “la previsione non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature.
 
L’art. 26 del decreto stabilisce anche che l’obbligo di redazione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenza (DUVRI) non si applica “ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature”.
 
Quindi le imprese che effettuano una “mera fornitura di materiali o attrezzature” sono esonerate sia dall’obbligo di redazione del POS, sia dall’obbligo di partecipazione alla redazione del DUVRI.
 

 

Alla luce delle norme citate, il Ministero del Lavoro ha esplicitato i casi in cui le operazioni di fornitura di calcestruzzo preconfezionato nei cantieri temporanei o mobili possono essere considerata una “mera fornitura di materiali”, tali da poter rientrare nell’esonero da POS.
 
La nota indica che, nel caso di “mera” fornitura, l’impresa “non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa”.
 
In caso contrario, si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera e di conseguenza si dovrà verificare la presenza del POS e l’analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.