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Il Regolamento (UE) n. 605/2014 del 5 giugno 2014, che ha introdotto alcune modifiche al Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, ha modificato la classificazione della formaldeide che passa da “Carc. 2 – H351: sospettato di provocare il cancro“, a “Carc. 1B – H350: può provocare il cancro“. La modifica è entrata in vigore lo scorso mese di gennaio 2016. 

Formaldeide: che cos’è? Dove e quando è presente?

La formaldeide o aldeide formica o metanale è l’aldeide più semplice. E’ un gas incolore, volatile dall’odore pungente, irritante per le mucose e tossico. La formaldeide è uno dei più importanti prodotti chimici per la produzione di resine policondensate a base di urea-formaldeide e melamina-formaldeide utilizzate prevalentemente come collanti per pannelli truciolari, compensati, per l’impregnazione di carta decorativa, laminati plastici, adesivi e schiume isolanti. Negli anni tende a volatilizzare nell’ambiente circostante. E’ ampiamente diffusa nell’industria del legno: è un componente di colle ureiche utilizzate nella produzione di alcuni tipi di pannelli (MDF, pannelli di truciolato). Viene però anche utilizzata come disinfettante o conservante per materiali biologici.

Il DM 10 ottobre 2008: “Disposizioni atte a regolamentare l’emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno“, rende obbligatoria per tutti i prodotti (pannelli, mobili, ecc) in legno la dichiarazione di conformità ai valori limite indicati dal decreto stesso: “I pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti di cui all’art. 1, comma 1, immessi sul mercato devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità ai valori limite di cui all’art. 2, predisposta da ogni componente della filiera commerciale ad ogni cambiamento del manufatto che comporti potenziale aggiunta di formaldeide.”.

L’acquirente può quindi richiedere la dichiarazione di conformità del pannello o mobile acquistato.

Novità e obblighi per le aziende

La variazione sopra citata, fa sì che la formaldeide ora rientri nella definizione di “agente cancerogeno” di cui al DLgs 81/2008, comportando quindi (dove necessario) l’applicazione del TITOLO IX, Capo II del D.Lgs. 81/08 -Protezione da agenti cancerogeni e mutageni.

La formaldeide può essere presente negli ambienti di lavoro (legata a processi di produzione) ma anche frequentemente negli ambienti di vita, perchè potenzialmente presente (ad esempio) negli arredi.

Che cosa fare?

Il primo obbligo in presenza (o possibile presenza) di formaldeide è l’aggiornamento della valutazione dei rischi, particolarmente importante soprattutto per le aziende che la utilizzano direttamente o che fanno uso di materiali che la possono contenere. Gli step da prevedere sono sostanzialmente i seguenti:

1.      aggiornare, nell’ambito del SPP e quindi in collaborazione con il medico del lavoro, la valutazione specifica dei rischi chimici e cancerogeni, come indicato nel Titolo IX, capo II del D.Lgs. 81/2008, considerando tutte le attività che potenzialmente comportano esposizione a formaldeide;

2.      se dalla valutazione emerge la presenza di formaldeide, ma si può dimostrare che con adeguate misure organizzative (o con misurazioni in ambiente di lavoro) i lavoratori non sono esposti, non è necessario approfondire ulteriormente

3.      se, invece emerge una possibile esposizione a formaldeide, si procede come per altri cancerogeni (es. polveri di legno duro) è necessario approfondire la valutazione.

L’approfondimento della valutazione dei rischi può passare eventualmente anche attraverso il monitoraggio (campionamento ambientale e/ personale) per quantificare l’eventuale esposizione dei lavoratori.

 

 

Le possibili misure di prevenzione e protezione conseguenti [da definire caso per caso] possono essere:
– istituzione e tenuta del registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni,
– modifica/integrazione del protocollo di sorveglianza sanitaria.